
Come sappiamo, dal primo gennaio 2019 è ufficialmente entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205).
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Chi è escluso dall'obbligo di fattura elettronica?
Il Decreto Fiscale n. 119/2018 ha pensato un po' a tutto, modificando così l’elenco dei soggetti esclusi, conferma che l’esenzione vale solo per il ciclo attivo, riferendosi perciò a:
- Medici e Farmacie che inviano i dati al Sistema TS;
- Titolari di Partita IVA in regime dei minimi e per i forfettari;
- ASD fino a 65.000 euro di fatturato annuo.
Titolari di partita IVA
I primi soggetti che rientrano nell’elenco degli esclusi dall’obbligo dell’emissione della fatturazione elettronica sono i titolari di partita IVA, sia per quanto riguarda il regime dei minimi (regime di vantaggio) che per quanto riguarda il regime forfettario. Si fa riferimento in particolare alle imprese e ai lavoratori autonomi che dal primo gennaio 2019 non supereranno un fatturato annuo di 65.000 euro.
Piccoli produttori agricoli
I piccoli produttori agricoli, secondo l’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972, erano già esonerati dall’obbligo di fattura anche prima dell’introduzione della fattura elettronica.
Medici e farmacie
I medici e le farmacie sono esonerati dall’obbligo e per i dati già invitati tramite il Sistema Tessera Sanitaria, solo dal primo gennaio al 31 dicembre 2019. Nello specifico ci si riferisce a:
- Farmacie;
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere e strutture accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale anche se non a contratto;
- Medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- Strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari;
- Strutture autorizzate per la vendita di farmaci al dettaglio dei medicinali veterinari;
- Esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci con Codice Identificativo Univoco assegnato dal Ministero della Salute;
- Iscritti agli Albi Professionali (Psicologi, infermieri, ostetriche, veterinari e tecnici di radiologia medica).
Una delle novità introdotte dal Senato con il Decreto Fiscale n. 119/2019, riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato. Tutti gli altri soggetti subiranno gli effetti dell’introduzione dell’e-fattura, essendo inoltre sottoposti all’obbligo non solo di trasmissione ma anche di ricezione di quest’ultima.