
A partire dal primo gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Ma quando la firma digitale è obbligatoria e quando non lo è?
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Come ottenere la firma digitale
La firma digitale del documento è uno dei passaggi che allunga e non di poco i tempi della fattura elettronica. Per poter apporre una firma, bisogna munirsi (a pagamento) di un appostito dispositivo e poi chiedere l’accredito presso un ente certificatore. Avendo la disponibilità di firma digitale tramite smart card, ci sarà bisogno anche di un dispositivo di lettura.
Firma digitale obbligatoria
Nei casi di invio di fattura elettronicha verso le pubbliche amministrazioni, la firma digitale è obbligatoria (e già da tempo) e deve possedere determinate caratteristiche:
- Deve essere generata in formato xml;
- Deve essere contrassegnata dalla firma elettronica di chi emette la fattura;
- Deve avere la possibilità di trasmessione attraverso il SDI (sistema di interscambio);
- Deve avere il codice identificativo dell’ufficio al quale si manda la fattura;
- Deve essere inviata tramite pec.
Firma digitale non obbligatoria
Con la nuova legge, l’obbligo della fattura elettronica è previsto sia per operazioni B2B (cioè tra due partite IVA) che su B2C (una partita IVA verso un consumatore finale). Non è obbligatoria, però, la firma digitale.
Questa è la differenza principale tra privati ed enti pubblici. Nel caso di fattura tra professionisti con firma digitale, invece, il sistema di interscambio effettuerà varie verifiche (se il certificato di firma elettronica è scaduto o revocato, se manca il riferimento temporale, se l’autorità di certificazione della firma non è un soggetto accreditato e altri controlli) e in caso di responso negativo, la fattura verrà scartata e non emessa. Viceversa, senza firma elettronica questi controlli verranno meno e le fatture approvate.
Detta così, dunque, sembrerebbe più opportuno non opporre nessuna firma ma, in quanto il suo senso è quello di assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, si capisce che è più corretto l’utilizzo della firma digitale anche tra privati.