
Tutti i giorni, una volta in macchina, si è accompagnati dal timore che qualcuno possa tamponarla o peggio ancora causare un incidente. Ma cosa succede quando una delle macchine coinvolte non è di proprietà, ma bensì noleggiata?
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Generalmente, quando si verifica un incidente, la prima cosa da fare è avvisare la società di noleggio trasmettendole la copia del CID e, in caso ci fosse, il verbale della polizia. Inoltre, documentare il tutto con delle foto che possano testimoniare la dinamica dell’incidente è un plus da non sottovalutare.
Al momento del noleggio è importante venire a conoscenza di ogni minimo dettaglio dell’eventuale copertura assicurativa. Chi noleggia il veicolo, infatti, propone contratti standard diversificati.
Per capire come risarcire i danni in caso di incidente con auto noleggiata, i concetti di franchigia e massimale sono fondamentali. Scopri di più sul mondo del noleggio auto a lungo termine leggendo la nostra guida.
Franchigia
Le auto a noleggio solitamente hanno una polizza base (Collision Damage Waiver, o Limitazione della Responsabilità per Danni, Protezione Furto e Responsabilità Civile). In ogni caso, l’assicurazione dispone di una franchigia, cioè di una cifra che rappresenta un importo da pagare a proprio carico, da corrispondere all’assicurazione in caso di incidente o di furto dell’auto a noleggio. L’ammontare della franchigia varia a seconda della compagnia.
Massimale
Il massimale è quella cifra (anche questa definita in sede di noleggio) oltre la quale l’assicurazione non è più disposta a pagare. In base al contratto stipulato, potrebbe essere anche che non ci sia da pagare e che il risarcimento danni vada a carico dell’assicurazione. Alcune coperture assicurative, inoltre, eliminano del tutto la franchigia. Al momento del noleggio auto, infatti, l’addetto della compagnia offre sempre una copertura extra e l’azzeramento della franchigia (alcune compagnie incorporano queste coperture extra nella polizza di base proprio per non avere alcun tipo di problema con i clienti).
Attenzione però, perché queste clausole non valgono se il conducente coinvolto nel sinistro è sotto effetto di alcoolici o sostanze stupefacenti, o che nel verbale sia specificato che l’incidente è stato provocato per guida pericolosa.